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Statuto

Statuto

ARCI TARTUFI FERRARA APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1
L’Associazione “ARCI TARTUFI FERRARA APS”, (di seguito denominato Associazione nel presente testo) associazione di promozione sociale costituita in data 29/11/2004 con sede legale in Copparo, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.
Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
Condividendone le finalità, aderisce all’Associazione e rete associativa “ARCI APS”, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.
Sono attività prioritarie dell’Associazione dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
In particolare l’Associazione promuove iniziative e attività come il rimboschimento e il mantenimento di aree di proprietà pubblica favorendo così il ripristino naturalistico e ambientale, ricreando in tal modo habitat e condizioni per la diffusione di aree tartufigene nella provincia di Ferrara.
L’Associazione promuove inoltre attività legate alla valorizzazione e alla salvaguardia della cultura sulla corretta raccolta e utilizzo dei tartufi.
L’Associazione può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall’art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione.

Art.3
Oltre alle attività di interesse generale l’Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’assemblea dei soci.
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I SOCI

Art. 5
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7
È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l’aspirante socio abbia i requisiti di cui all’art.6.
All’atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.
Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.
Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all’interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’organo di
garanzia dell’associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all’Assemblea dei Soci.

Art. 8
I soci hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
– riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il l’Associazione;
– discutere ed approvare i rendiconti;
– discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
– discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
– eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
– visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9
Il socio è tenuto a:
– rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede;
– versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
– rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell’associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei soci.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale.

Art. 10
La qualifica di socio si perde per:
– decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
– mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
– rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
– espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l’espulsione, per i seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
– attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione
– provocare gravi disordini durante le assemblee;
– appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
– arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
– arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’art. 2 del presente statuto.

Art. 12
Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.
Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all’organismo di garanzia dell’Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all’attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.
Nell’attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– legati e lasciti diversi;
– fondo di riserva;
– partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dai contributi associativi;
c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
e) da elargizioni e donazioni;
f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
g) da entrate da convenzioni;
h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.
Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14
L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15
Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell’Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L’utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16
Sono organi sociali:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente.

Art. 17
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.
Hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.
Ai soci minorenni può essere richiesto un voto consultivo. E’ previsto il diritto di voto per uno degli esercenti la responsabilità genitoriale del socio minorenne.

Art. 18
Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli Artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato Territoriale.

Art. 19
L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 20
Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un’Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 21
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall’Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell’assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22
L’Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell’art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:
– approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
– approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
– delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
– elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
– al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
– elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
– nomina e revoca l’organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
– approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
– delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci
– delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall’art.20;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica quattro anni.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e non superiore a quindici.
Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Art. 25
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
– il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;                                                                                           – i Vicepresidenti: coadiuvano il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assumono le mansioni;
– il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;

Art. 26
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
– convocare l’Assemblea;
– eseguire le delibere dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
– deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
– determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all’art.11;
– predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
– individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell’assemblea dei soci;
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

Art. 27
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all’anno.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
E’ da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.
In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai Vicepresidenti, se nominati, o al consigliere anziano.

Art. 30
L’Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell’Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 31
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.
Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un’assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei ¾ dei soci presenti.
In caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.
È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Elenco ministeriale delle attività da inserire obbligatoriamente all’Art. 2 , fra le quali scegliere, in giallo quelle più ricorrenti.
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Codice del Terzo Settore
Art.30 – Organo di controllo Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Art.31 – Revisione legale dei conti Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
CODICE CIVILE
Cause d’ineleggibilità e di decadenza
Art. 2382 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art. 2399 Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.